con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 31.5.2014 del D.L. n. 83/2014 è stata introdotta un’altra disposizione agevolativa riguardante il settore alberghiero, meglio conosciuta come “bonus alberghi”. In particolare, il D.L. n. 83/2014 con gli articoli 9 e 10 stabilisce due distinte norme agevolative a favore delle strutture ricettive, sia per quanto riguarda la digitalizzazione e sia per quanto concerne gli aspetti strutturali ed edilizi dei locali utilizzati per lo svolgimento della citata attività.
L’articolo 9 del D.l. n. 83/2014stabilisce che al fine di “sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione” è riconosciuto un credito d’imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari”, in altri termini riconosce il c.d. “bonus digitalizzazione”.
Da un punto di vista sostanziale, tale credito d’imposta è riconosciuto con riferimento alle spese relative:
– impianti wi-fi;
– siti web ottimizzati per il sistema mobile;
– programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;
– spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e – piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
– servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
– strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
– servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.
Per quanto riguarda l’aspetto meramente quantitativo dell’agevolazione in commento, il D.L. n. 83/2014 stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto è pari al 30% dell’importo della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 12.500. Inoltre, tale credito d’imposta, ricalcano i più conosciuti bonus ristrutturazioni (36%-50%) e bonus riqualificazione energetica (55%-65%), prevede una ripartizione in tre quote annuali di pari importo, ed è riconosciuto per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017.
Il credito d’imposta, emergente dal sostenimento delle spese di cui sopra, è utilizzabile in compensazione mediante la presentazione di un modello F24.
In riferimento all’agevolazione in commento – bonus digitalizzazione – si segnala, tuttavia, che l’operatività della stessa è subordinata all’emanazione di un apposito Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione. In particolare, tale decreto è necessario per stabilire le tipologie di spese ammesse, le procedure da seguire per l’accesso all’agevolazione, le soglie massime di spesa per tipologia di intervento e le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.
Come stabilito al comma 3 dell’articolo 9 D.L. n. 83/2014, il credito d’imposta:
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
– e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986
Come accennato, oltre all’agevolazione di cui all’articolo 9, il successivo articolo 10 dello stesso D.L. n. 83/2014riconosce altresì, a fronte del sostenimento di spese di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche, un credito d’imposta per le strutture ricettive “esistenti alla data del 1° gennaio 2012”.
Da un punto di vista operativo, tale agevolazione riguarda le spese relative:
– interventi di ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001;
– eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e del D.M. n. 236/89.
In questo caso, il credito d’imposta è sempre stabilito nella misura del 30% della spesa sostenuta, con un limite massimo di € 200.000, la cui ripartizione è prevista in tre quote annuali. A differenza di quanto stabilito dal precedente articolo 9, in cui l’agevolazione decorre con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2015, l’agevolazione riguardante gli interventi edilizi di cui sopra è riconosciuta “per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2014) e per i due successivi (2015-2016)”. Di conseguenza, le spese, di cui all’articolo 10 D.L. n. 83/2014, sostenute nell’anno 2014 troveranno il riconoscimento del credito d’imposta a partire dal 1° gennaio 2015.
Così come per il “bonus digitalizzazione”, anche il “bonus ristrutturazione”:
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986;
– l’operatività del bonus in esame è subordinata all’emanazione di un DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo